Al fine di evitare che alle difficoltà già causate dall’emergenza se ne possano aggiungere di ulteriori nel caso di chi abbia o stia facendo delle operazioni immobiliari, il Governo ha emanato il Decreto Legge Liquidità con il quale tutti i termini previsti dalla normativa per usufruire delle agevolazioni “prima casa” vengono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.
Ma andiamo ad analizzare ogni singolo caso che potrebbe verificarsi:
- Acquisto “prima casa” e relativo obbligo di trasferimento della residenza entro 18 mesi:
- se al 23 febbraio 2020 stava decorrendo il termine entro il quale si sarebbe dovuta trasferire la residenza, il tal caso il periodo di 18 mesi dall’acquisto per adempiere riprenderà il 1° gennaio 2021;
- nel caso in cui l’atto di trasferimento della proprietà sia stato stipulato dopo il 23 febbraio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, il termine dei 18 mesi inizierà a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La pena nel caso non si resti nei termini sarà la perdita dell’agevolazione “prima casa” ed il conseguente obbligo di dover versare all’erario la differenza.
- Mantenimento agevolazioni “prima casa” per cessione di immobile adibito ad abitazione principale prima dei cinque anni dall’acquisto e riacquisto di altro immobile da destinare sempre ad abitazione principale:
- Se al 23 febbraio 2020 era in corso il periodo annuale entro il quale si sarebbe dovuto procedere al riacquisto, in tal caso il periodo annuale viene sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- Se invece la cessione dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” è avvenuta dopo il 23 febbraio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, il periodo annuale per poter usufruire nuovamente dell’agevolazione “prima casa” decorrerà dal 1° gennaio 2021 e conseguentemente scadrà il 31 dicembre 2021.
Nel caso si riesca a restare nei termini di cui sopra e mantenere quindi l’agevolazione “prima casa”, si potrà usufruire anche del credito d’imposta che ne consegue.
- Acquisto di un’altra “prima casa” e Vendita infrannuale della precedente:
- Se al 23 febbraio 2020 era in corso il periodo annuale entro il quale si sarebbe dovuto procedere alla vendita, in tal caso il periodo annuale viene sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- Se invece il nuovo acquisto è stato effettuato dopo il 23 febbraio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, il periodo annuale per vendere la vecchia “prima casa” decorrerà dal 1° gennaio 2021 e conseguentemente scadrà il 31 dicembre 2021.